Il TAR Puglia boccia gli incarichi legali al ribasso soddisfatti gli avvocati Amministrativisti

“Sulla controversa questione delle corrette procedure per la formazione degli elenchi di avvocati cui gli enti pubblici attingono per l’affidamento di singoli incarichi professionali e dei legittimi criteri che devono presiedere all’attività di selezione e scelta del professionista, è intervenuto di recente il TAR Puglia – sede di Bari con la sentenza n. 1289 dell’11 dicembre 2017 (Pres. Serlenga – Rel Colagrande)”. Lo sottolinea in una nota l’Unione nazionale avvocati Amministrativisti, che fa notare: “Nel panorama delle decisioni che il giudice amministrativo sempre più di frequente è chiamato a rendere per dirimere controversie alle quali forse avrebbe potuto restare estraneo, la sentenza si segnala come intelligente esempio di contemperamento tra principi e valori diversi, non sempre agevolmente conciliabili.
La sentenza ha il merito di prendere posizione con chiarezza e linearità di ragionamento giuridico su alcuni aspetti che sono ancora fortemente controversi in materia: dalla individuazione della natura giuridica che va attribuita all’atto di conferimento del singolo incarico episodico (di cui viene chiarita la natura di contratto d’opera intellettuale, anziché di appalto di servizi legali) e da cui viene fatta scaturire l’incompatibilità con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; al riconoscimento che l’attività di selezione del difensore di un ente pubblico è pur sempre soggetta al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa (e quindi dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione) venendo in rilievo atti di disposizione di risorse pubbliche; all’affermazione, che costituisce autentica novità, che la necessità di controllo dell’azione amministrativa, postulata dall’applicazione dei detti principi, è coniugabile con la natura fiduciaria dell’incarico di assistenza e rappresentanza legale per il tramite dello strumento e della procedura previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 (possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione)”.
Ma l’aspetto “più rilevante – si conclude – che si coglie nella sentenza attiene alla decisa confutazione dell’elemento economico quale esclusivo, o di gran lunga prevalente,criterio di orientamento per la selezione e scelta del professionista, criterio che in tal modo si pone in insanabile contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e con i parametri indicati dal citato art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tutti temi per i quali l’Avvocatura specializzata ha da tempo manifestato una viva sensibilità e sui quali UNAA è fortemente impegnata con iniziative e proposte nelle competenti sedi istituzionali”.

Roma, 15 dicembre 2017

Giustizia: amministrativisti, bene Tar su incarichi legali
‘Tribunale amministrativo Puglia ha bocciato quelli al ribasso’
(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Il TAR della Puglia è intervenuto
sulla “controversa questione” delle corrette procedure per la
formazione degli elenchi di AVVOCATI cui gli enti pubblici
attingono per l’affidamento di singoli incarichi professionali e
dei legittimi criteri che devono presiedere all’attività di
selezione e scelta del professionista e ha bocciato “gli
incarichi legali al ribasso”. A esprimere soddisfazione per la
sentenza, “un intelligente esempio di contemperamento tra
principi e valori diversi, non sempre agevolmente conciliabili”
sono gli AVVOCATI Amministrativisti.
La sentenza – fanno notare tra l’altro i legali – ha “il
merito di prendere posizione con chiarezza su alcuni aspetti che
sono ancora fortemente controversi in materia: dalla
individuazione della natura giuridica che va attribuita all’atto
di conferimento del singolo incarico episodico (di cui viene
chiarita la natura di contratto d’opera intellettuale, anziché
di appalto di servizi legali), al riconoscimento che l’attività
di selezione del difensore di un ente pubblico è pur sempre
soggetta al rispetto dei principi generali dell’azione
amministrativa (e quindi dei principi di imparzialità,
trasparenza e adeguata motivazione)”. (ANSA).
FH
15-DIC-17 11:00 NNN
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Mondoprofessionisti

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